Cinque osservazioni (e una proposta) sullo Sharing Economy Act presentato alla Camera

Cinque osservazioni (e una proposta) sullo Sharing Economy Act presentato alla Camera

di Guido Smorto

Il 2 marzo scorso l’Intergruppo parlamentare sull’innovazione ha presentato in diretta streaming alla Camera la prima proposta di legge sulla sharing economy (Sharing Economy Act o SEA). Il progetto, che intende fissare una “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione” (questo il nome per esteso), può essere commentata su Making Speeches Talk fino al 31 maggio.

Il compito – bisogna ammetterlo – era ingrato, e mai come in questo caso vale l’adagio secondo cui è facile criticare, meno fare. Tuttavia questa legge, nata con le migliori intenzioni da parte di un gruppo di parlamentari sensibili ai temi dell’innovazione, commette errori e soffre di omissioni su cui è utile riflettere. Limitandoci ai punti nodali, e senza entrare nei dettagli – dove pure, si sa, si annida il diavolo – proviamo a spiegare perché, secondo noi, questa legge non va:

1. Perché non aspetta l’UE. L’UE sta elaborando una proposta sul tema dell’economia collaborativa e si parla con sempre maggiore insistenza di Linee guida e Direttive in arrivo prima dell’estate. Se è così, ha senso anticipare i tempi con una disciplina nazionale? Perché no – verrebbe da replicare – ma solo se si conosce bene cosa bolle in pentola a Bruxelles e si intende dettare l’agenda, magari offrendo soluzioni nuove al legislatore europeo. Raramente l’Italia è stata in grado di farlo ma c’è sempre tempo per ricredersi. Tuttavia la proposta non tiene nel minimo conto il dibattito in corso in Commissione e, come sanno quelli che questa discussione conoscono, agisce su coordinate del tutto diverse. Insomma, con una legge del genere l’Italia andrebbe per conto suo, col rischio di doversi presto confrontare con uno scenario del tutto diverso.

2. Perché è in contrasto con l’UE. Passi giocare d’anticipo – può anche essere frutto di una strategia consapevole – ma la proposta detta regole che contravvengono il diritto comunitario. Ad esempio, fissare un’autorizzazione per le piattaforme collaborative viola il Trattato sul funzionamento dell’Unione con riguardo alla prestazione di servizi e al diritto di stabilimento (artt. 49 e 56 TFUE) e si pone in aperto contrasto con la Direttiva Servizi (2006/123/CE), la quale stabilisce che è possibile subordinare l’erogazione di un servizio al rilascio di un’autorizzazione solo in presenza di condizioni molto stringenti, che qui mancano (cfr. art. 9). Se poi l’autorizzazione è frutto dell’approvazione di un documento di politica aziendale, con ampi margini di manovra per il Garante della concorrenza, la proposta contraddice anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia che impone di circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali nell’emanazione dei provvedimenti amministrativi (cfr. C-169/07 Hartlauer).

3. Perché non affronta il tema lavoro (anzi, lo fa male). Quanto al lavoro, la legge se ne occupa poco ma all’art. 2 contiene una frase che lascia perplessi: “Tra gestori e utenti non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato”. Così, d’imperio la legge decide che per definizione i rapporti dei peer con le piattaforme non possono mai integrare un rapporto di lavoro subordinato. E cosa accade se invece, in concreto, tale rapporto abbia tutte le caratteristiche – controllo, sottoposizione a direttive e prescrizioni, ecc. – che la legge e la giurisprudenza considerano sicuri indici di subordinazione?

4. Perché non affronta il tema consumatori. Uno dei punti nodali dell’economia collaborativa è tutelare i destinatari dei servizi senza soffocare, con regole pensate per i professionisti del settore, chi tali servizi offre pur senza essere un professionista. In altre parole, come evitare che chi cerca alloggio con Airbnb finisca in una topaia senza però chiedere a chi offre casa poche settimane l’anno di rispettare le mille prescrizioni cui sono sottoposti gli alberghi? I modi ci sono, l’Unione europea ci sta riflettendo, e alcuni Paesi europei offrono già esempi importanti e validi su cui varrebbe la pena lavorare. Di tutto questo, purtroppo, nella proposta di legge non c’è traccia.

5. Perché non affronta il tema responsabilità delle piattaforme. L’altro grande tema dell’economia collaborativa è il regime di responsabilità delle piattaforme. Per definirlo bisogna prima capire se le piattaforme peer to peer siano “service provider”, ossia veri e propri erogatori di servizi, o semplici “host”, che si limitano a dare uno spazio (virtuale) in cui sono i peer a offrire il servizio. Anche su questo la riflessione è in atto e a livello europeo si spinge da tempo per una revisione della Direttiva e-Commerce (2000/31/CE), la quale disciplina la questione ma che oramai mostra i segni del tempo. Anche su questo nella proposta italiana, purtroppo, non c’è nulla.

Altri punti ci lasciano molto dubbiosi: la creazione di un regime di fiscalità agevolata legato all’appartenenza a una categoria dai confini sfuggenti – “economia della condivisione” – con evidenti problemi di applicazione; o l’inclusione, insieme con i beni, del tempo e dei servizi tra ciò che è oggetto di condivisione. Una semplificazione purtroppo diffusa – questa della condivisione del tempo e/o dei servizi – che si accetta con rassegnata fatica in un pezzo giornalistico, ma che non può essere contenuta in una proposta di legge: non tanto per l’ignoranza delle più elementari categorie giuridiche (che vuol dire “condividere” il proprio tempo o “condividere” un servizio?) ma soprattutto per la pericolosa mercificazione del lavoro cui si presta.

Tante le perplessità e altrettante le questioni irrisolte. E lo spazio dei “fumetti” di commento alle singole norme, che accompagna su Making Speeches Talk il testo della proposta che i parlamentari dell’Intergruppo hanno meritoriamente deciso di attivare, non bastano certo a ospitare riflessioni che spingono, invece, verso una radicale rivisitazione dell’approccio che questa legge propone.

L’alternativa non è però l’inerzia. Servono, invece, luoghi di riflessione che mettano insieme istituzioni e stakeholder; e parallelamente occorre stabilire canali per fare sentire forte la voce italiana in Europa. Solo così riusciremo a non subire modelli di regolazione nati altrove e a farci attori di questo processo. Se c’è un merito che questa proposta contiene è proprio quello di segnalare il desiderio di essere parte attiva nella costruzione delle regole europee dell’economia della condivisione. E questo messaggio è bene raccoglierlo al più presto.

  • Guido Smorto è professore ordinario di Diritto privato comparato e Analisi economica del diritto all’Università di Palermo. In qualità di “International Visiting Professor” ha insegnato negli Stati Uniti (Fordham University School of Law – New York) e in Giappone (Nagoya University Graduate School of Law), ed è stato “Professore Visitante” in Brasile (Università Oeste de Santa Catarina). E’ autore di monografie e di articoli in italiano, inglese, francese e portoghese. Sul tema dell’economia collaborativa ha scritto saggi scientifici e articoli di taglio divulgativo e ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni in Italia e all’estero.

https://unipa.academia.edu/GuidoSmorto